Amministrazione Trasparente: Criteri e modalità
Dlgs 33/2013 – Articolo 26, comma 1 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
“L’istituzione scolastica dichiara che nel corso dell’anno solare 2025 non ha erogato sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari né attribuito vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche o enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro nei confronti del medesimo beneficiario. Non sussistono pertanto gli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.”